Richiesta di consulto legale
Gentile avvocato, ho un quesito semplice da sottoporle. Le volevo chiedere in quali casi è obbligatoria la museruola per i cani. Grazie.

Risponde l’avv. Maria Giulia Tarroni del Foro di Ravenna, che si occupa di diritto penale e di diritti degli animali da affezione.
Gentile lettore, la legge di riferimento è l’Ordinanza Martini del marzo 2009, che all’art. 1 comma 3 recita quanto segue. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
Questo significa che non occorre farla indossare al cane, ma occorre averla sempre con se, di qualunque tipologia sia. Questo per evitare ovviamente delle sanzioni: occorre invece farla indossare al pet obbligatoriamente se vi sono dei rischi di incolumità o lo richieda l’Autorità competente. Ci tengo a precisare anche che nessuna ordinanza comunale, provinciale o regionale può sostituire la Legge Martini.
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Pet lex l’avvocato degli animali
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