Ci siamo soffermati ieri nell’analizzare cosa prevedono alcui regolamenti comunali di città del centro nord, relativamente all’ingressod egli animali nei pubblici esercizi. Oggi analizziamo cosa prevedono in materia i regolamenti di alcune città del sud e delle isole. Il comune di Napoli prevede all’art. 31 e 32 del regolamento per la tutela degli animali, che “Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, salvo le aree successivamente precisate al comma 4 o disciplinate con apposito regolamento.
E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. E’ vietata l’apposizione di cucce o ripari per cani sul suolo pubblico.
Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso ai locali ed agli uffici aperti al pubblico, fatti salvi i divieti previsti dalle norme vigenti ed appositi regolamenti. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando guinzaglio e museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.