
Continuiamo ad occuparci degli animali e delle problematiche legate alla loro detenzione all’interno del condominio: in particolare oggi analizziamo una sentenza interessante relativa alle clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini, Cassazione civile, sez. II, 15 Febbraio 2011, n. 3705. In particolare relativamente agli animali domestici, essi sono di esclusiva proprietà dei condomini che li detengono, occorre verificare se il regolamento contrattuale ne consente la detenzione.
Le disposizioni condominiali relative alla detenzione di animali hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate ed eventualmente modificate con il consenso unanime dei comproprietari degli appartamenti: occorre infatti la volontà dei singoli condomini, fonte giustificatrice degli atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica. Tali disposizioni vanno oltre dalle tradizionali attribuzioni dell’assemblea.
Tutto ciò premesso è evidente che il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva (Cassazione 12028/1993).
Vivisezione, si accende la polemica sul progetto legislativo che ha visto Renzo Bossi scendere in campo contro l’utilizzo di animali domestici nelle sperimentazioni, come primo firmatario della proposta di legge n.86 recante la “Promozione dell’utilizzo di sistemi alternativi all’uso di animali nella sperimentazione per fini didattici e scientifici e divieto di detenzione e allevamento di animali per fini di sperimentazione“.