Aggressione tra cani nel parco pubblico: come comportarsi parte II

Ieri ci siamo occupati delle aggressioni tra cani nei parchi pubblici, verificando che il proprietario del cane aggredito ha diritto ad ottenere sia il pagamento delle spese mediche, che il danno morale subito in caso di ferite del suo animale, attraverso l’assicurazione (se il cane aggressore lo era) oppure attraverso denuncia penale del proprietario.

Per i danni cagionati dall’animale al terzo, persona o un altro animale, il proprietario risponderà in ogni caso a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell’intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo. Alla luce di ciò il proprietario del cane aggressore sarà tenuto a rimborsare all’aggredito sia le spese veterinarie sostenute, sia il danno morale, ossia il danno derivante dal patimento psicologico che questa situazione ha ingenerato nella proprietaria del cane.

Una parte della giurisprudenza individua tale patimento come danno biologico, da porsi a carico del soggetto responsabile. Nel caso di resposanbilità penale? L’articolo 672 punisce chiunque lasci liberi o non custodisca senza le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta.

Aggressione tra cani nel parco pubblico: come comportarsi parte I

Oggi cari lettori ed amici di Tutto Zampe ci occupiamo di una problematica che interessa quanti di voi che si recano, quotidianamente o sporadicamente, nei parchi pubblici aperti agli animali, chiamate anche aree di sgambamento. Si tratta di aree verdi attrezzate per poter far correre e socializzare i nostri amici a quattro zampe: soltamente le aree sono recintate, dotate di segnaletica e sacchetti di plastica per le deiezioni.

In tali aree il cane può restare libero sotto il controllo del proprietario: ma cosa accede se per caso si scatena una aggressione? Se ciò un cane ne attacca un altro provocandogli ferite e lacerazioni con postumi permanenti? Ad esempio la perdita di un arto o di un occhio? In tali casi occorre in primis chiedere al proprietaio dell’altro cane gli estremi della sua assicurazione: solo in questo modo infatti si potrà dare lo scarico ed essere risarciti dei danni e delle spese veterinarie sostenute.

Se la persona non ha assicurato il proprio aninale domestico allora sarà necessario farsi rilasciare i dati al fine di formalizzare una denuncia querela presso le autorità giudiziarie, per far valere in giudizio le proprie ragioni. Ricordate che oltre alle spese vive, veterinarie e di primo soccorso, l’animale domestico è produttivo altresì di danni morali. Infatti ai sensi dell’art. 185 del codice penale L’atto illecito che determina la malattia o la morte di un animale di compagnia è fatto produttivo di danni morali nei confronti di chi lo accudiva e ne aveva cura, in ragione del coinvolgimento in termini affettivi che la relazione tra l’uomo e l’animale domestico comporta, dell’efficacia di completamento e arricchimento della personalità dell’uomo e quindi dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti dal comportamento illecito.

Rettili e condominio, la corretta coabitazione

Un commento lasciato da una coppia di lettori appassionata di rettili, mi ha offerto uno spunto per affrontare un argomento che non è ancora stato dibattuto: la coabitazione tra i condomini ed i rettili. Insomma, cosa accade quando un condomino possiede, invece di un cagnolino o di un micio, un rettile? E’ possibile che questo possa essere perseguito per la sua presenza nella struttura? Analizziamo insieme cosa ci dice la normativa relativa alla dentenzione dei rettili in Italia.

In primo luogo occorre ricordare che per detenere rettili bisogna essere muniti della relativa certificazione Cites, documento ufficiale per il controllo del commercio delle specie selvatiche importate: questa deve essere rilasciata dal negozio di animali o dall’allevatore presso il quale avrete effettuato l’acquisto. In alcuni comuni o provincie di residenza potrebbe essere obbligatoria la denuncia del vostro rettile al sindaco, alla ASL o ad altro organismo che abbia il compito di verificare che avete una struttura atta ad allevare l’animale in modo consono ai suoi bisogni.

Se avete espletato tutte queste formalità ed avete la certificazione di idoneità della struttura nella quale l’animale dovrà vivere e il documento di acquisto in regola, nessuno potrà impedirvi di vivere serenamente con accanto il vostro amico rettile. Il D.M. 19/4/1996 ha chiarito ed indicato dettagliatamente tutte le specie da denunciare (detenzione, quantità, nascita e morte degli esemplari) al Corpo Forestale, nonchè la contingente possibilità di commercializzazione libera, vietata o condizionata.

Obbligo della museruola: cosa dice l’ordinanza sui cani pericolosi

Chi detiene un cane di grossa taglia, deve essere al corrente che esiste una ordinanza emessa dal Governo italiano relativamente ai così detti cani pericolosi: si tratta di un provvedimento adottato dal Governo nel 2009 per sopperire alla necessità di regolamentare la presenza in luoghi pubblici che cani che possono, potenzialmente, apparire pericolosi per la collettività. Tale provvedimento di fatto elimina quella che veniva chiamata Black List che conteneva l’indicazione specifica delle razze canine pericolose.

Analizziamo nello specifico cosa dice tale ordinanza: 1) Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso. 2) Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o su richiesta delle Autorita’ competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;

Autovetture e animali: il cane può stare libero in auto?

Quando si deve affrontare un viaggio in auto, con il nostro amico a quattro zampe, è molto probabile che questi non ne voglia proprio sapere di restare seduto al suo posto, o dentro all’apposito trasportino: preso dalla smania del viaggio e dalla voglia di condividere ogni cosa con il padrone, certamente cercherà di saltare davanti, nel posto passeggero.

Ma tale comportamento è assolutamente contra legis e sanzionabile: se infatti il conducente viene fermato con il cane che si trova nel posto conducente o peggio, in braccio allo stesso autista, è sanzionabile con una multa.In tali casi il codice della strada prevede delle norme chiare ed inderogabili all’articolo 169: se si tratta di un animale singolo non è necessario collocarlo nel trasportino o nel bagagliaio munito di rete divisoria, ma è sufficiente qualunque dispositivo atto ad impedire che il cane rechi disturbo al conducente.

Ma se il numero di animali  liberi è superiore a uno, allora scattano le miusure di sicurezza: trasportino per i cani più piccoli e rete divisioria o altro mezzo analogo per quelli grossi. In commercio esistono diversi dispositivi per tale scopo: ad esempio un guinzaglio che si aggancia al dispositivo per la cintura di sicurezza e che tiene Fido al suo posto, in tutta tranquillità e senza che possa balzare al posto di guida.

Libero accesso nei pubblici esecizi: regolamenti del Sud Italia

Ci siamo soffermati ieri nell’analizzare cosa prevedono alcui regolamenti comunali di città del centro nord, relativamente all’ingressod egli animali nei pubblici esercizi. Oggi analizziamo cosa prevedono in materia i regolamenti di alcune città del sud e delle isole. Il comune di Napoli prevede all’art. 31 e 32 del regolamento per la tutela degli animali, che “Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, salvo le aree successivamente precisate al comma 4 o disciplinate con apposito regolamento.

E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. E’ vietata l’apposizione di cucce o ripari per cani sul suolo pubblico.

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso ai locali ed agli uffici aperti al pubblico, fatti salvi i divieti previsti dalle norme vigenti ed appositi regolamenti. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando guinzaglio e museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Cani: ingresso in ristoranti e supermercati

Oggi affrontiamo un tema che certamente sta a cuore a molti propriertari di animali, spesso costretti a lasciare a casa il proprio pet o lasciarlo legato fuori in strada, ogni qualvolta ci si deve recare in un supermercato con generi alimentari. La questione è piuttosto dibattuta: il cane o l’animale domestico può entrare oppure no? Vediamo cosa dice la legge a tal proposito.

Innanzitutto occorre verificare il comune di riferimento: esistono infatti numerosi e specifici regolamenti comunali che disciplinano la materia, e contentono per l’appunto le norme che regolano l’accesso dei cani nei pubblici esercizi. Analizzare cosa impone al riguardo ogni singolo comune è impensabile, prenderemo come esempio alcune tra le città più popolate d’Italia per fare un raffronto.

Il Regolamento del Comune di Roma sulla tutela degli animali  all’articolo 32 prevede,  nelle ipotesi in cui non via sia un divieto esposto,  che “i proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbi o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria“.

Condominio e colonie feline: la convivenza è possibile

Le colonie feline sono un gruppo più o meno numeroso di gatti che vivono in un determinato territorio: può accadere che tali colonie si sviluppiano accanto o all’interno di un cortile condominiale, in quanto trovano cibo e riparo, habitat perfetto per poter vivere. Ma cosa accade quando una colonia condominiale trova ostacolo in alcuni dei condomini? E quali sono i diritti dei mici che ne fanno parte? Oggi approfondiremo tale argomento che è discusso e spesso al centro di polemiche e cause giudiziali.

In primo luogo occorre sottolineare come non vi sia nessuna norma di legge, nè statale nè regionale che proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio (il cortile condominiale rientra tra questi). Pertanto i gatti che stazionano in tale zona non possono essere nè allontanati nè catturati, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccoro che in tale caso devono essere motivati e certificati dalle autorità procedenti.

La legge di riferimento è la numero 281/91, la quale prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti: per promuovere una convivenza corretta con la colonia, chi se ne prende cura deve prestare la propria opera in maniera consapevole nell’assoluto rispetto di luoghi e persone, cercando di recare il minor disturbo possibile ed il maggior decoro possibile. Ciò si realizza anche somministrando il cibo ad orari definiti senza lasciare contenitori e carte a terra.

Diritti degli animali: cosa fare in caso di minacce

Purtroppo capita che spesso le liti tra vicini, magari iniziate per colpa di un animale domestico, possano degenerare in minacce nei confronti della vita e all’integrità fisica dei nostri piccoli amici a quattro zampe. Polpette avvelenate, acidi, stricnina o altre sostanze nocive possono essere facilmente date a cani o gatti sotto forma di gustosi spuntini, che li conducono ben presto alla morte tra atroci sofferenze.

Come evitare tutto ciò? In primo luogo tenete presente che se un condomino o un vicino rivelasse l’intenzione di nuocere al cane o al gatto, anche se non di proprietà, o di manifestare propopositi di avvelenamento è possibile presentare una denuncia – querela alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato.

Si configa infatti il reato di minaccia punito e previsto ex art. 612 del codice penale, che punisce a querela della persona offesa chiunque minacci ad altri un danno ingiusto. La morte del proprio animale d’affezione rientra senza dubbio tra i danni ingiusti: per la configurabilità del reato non è necessario che il bene tutelato venga realmente leso ma è sufficiente che il male prospettato incuta timore, fondato, nel soggetto passivo, proprietario dell’animale.

Animali e condominio: quando il cane abbaia troppo

Una delle cause più frequenti di liti tra vicini, è causata dalla presenza in condominio di un animale domestico: nel condominio, si sa, sono molti gli spazi comuni, e non tutti tollerano la presenza di un cane o di un gatto, nonostante sia un diritto di chiunque detenerne uno. Oggi ci occupiamo di un problema che coinvolge molti condomini: cosa accade quando un cane abbaia un pochino troppo?

L’abbaiare non può essere considerato un disturbo alla quiete pubblica, reato punito e previsto ex art. 659 del codice penale, o per lo meno non può essere considerato tale fino a quando le lamentele non vengono fatte da un gruppo indeterminato di persone. Numerose sono le sentenze che si sono susseguite negli anni: in particolare la sentenza che ha fatto scuola risale al 2000 (Corte di Cassazione 1349 del 06/03/2000).

La suprema Corte in tale occasione ha stabilito che i lamenti ed i rumori provenienti dal cane devono avere attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorchè non tutte siano state poi disturbate ed è altresì necessario che i rumori siano obbiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone.

I farmaci veterinari: cosa c’è da sapere

Quando il nostro animale si ammala può succedere che il veterinario gli prescriva dei medicinali; probabilmente vi sarete chiesti se i farmaci per gli animali sono uguali o derivati da quelli degli umani; non è così: i medicinali veterinari sono studiati e sviluppati in funzione della specie animale a cui sarà destinato.

Vediamo insieme la definizione di farmaco ad uso veterinario:

Per medicinale veterinario si intende ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali, che può essere somministrata sull’animale o somministrata all’animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un’azione farmacologica.

Aidaa: da oggi via libera al consultorio per gli animali

Che cosa fare se il cane continua ad abbaiare in modo anomalo? Quali reazioni potrebbe avere il vicino? Si rischia una denuncia? Il condominio come reagisce nei confronti del mio animale domestico? Lo possono mandare via?

Per rispondere ai dubbi di chi vive con un animale soprattutto in zone condominiali o a contatto con altre persone, dal 3 febbraio sarà attivo un consultorio familiare AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) per gli animali domestici. È uno sportello online che fornirà gratuitamente servizi e consulenze da parte delle figure professionali che si occupano delle problematiche nella gestione degli animali in famiglia e nei rapporti con i vicini di casa o con il condominio.

Ai dubbi risponderanno delle figure professionali specificatamente individuate per risolvere problematiche concrete, come  gli avvocati del Tribunale degli Animali, gli esperti condominiali del servizio degli Animali in Condominio, il comportamentista e, per quanto riguarda il cane, anche l’educatore cinofilo. Per ottenere le consulenze personalizzate in base al problema che si riscontra con il proprio animale, basterà inviare una email all’indirizzo [email protected]: in una decina di giorni si può ricevere la consulenza. Dice Lorenzo Croce, presidente di Aidaa:

Cani e negozi: regolamenti e restrizioni

Portare il proprio animale domestico in un negozio non è quasi più un problema: sono molti gli esercizi commerciali che consentono l’ingresso degli amici a quattro zampe. Più problematico invece è l’ingresso nei supermercati e nei luoghi dove si somministrano alimenti o bevande, come panifici o bar.

In tali casi dovrebbe essere indicato all’ingresso dell’esercizio il divieto di accesso del cane (un bollino rosso con scritto Io non possoo entrare): ma laddove tale indicazioni manchi? Come comportarsi? Ogni comune ha dei regolamenti che contengono anche le norme per l’accesso dei cani negli esercizi pubblici. Nel caso in cui non vi sia indicazione alcuna, i proprietai potranno condurre i propri animali domestici con museruola  eguinzaglio, avendo cura del loro comportamento.

L’ANCI, Associazione Comuni Italiani ha ribadito che Vietare l’ingresso ai cani nei locali pubblici e quindi negli esercizi commerciali è illegale: infatti il D.P.R. 320/54 Regolamento della polizia veterinaria ammette l’accesso ai cani nei locali pubblici e mezzi di trasporto purché al guinzaglio. Nessun commerciante può vietare l’ingresso ai cani.

Capodanno in viaggio con Fido

Per chi si appresta a portare i propri amici a quattro zampe in viaggio per trascorrere insieme l’ultima notte dell’anno, ecco qualche indicazione utile per il trasporto in macchina. Per prima cosa occorre tenere in considerazione il codice della strada: l’articolo 169 del codice, decreto legislativo 285 del 1992 afferma che in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. É consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

lla normativa sopra citata si evince che nel nostro paese è consentito trasportare un solo animale in auto libero nell’abitacolo purchè non disturbi o distragga il conducente: per ovviare al disturbo che eventualmente un cane particolarmente vivace potrebbe arrecare,   è sufficiente contenere l’animale all’interno dell’apposito trasportino, o ancora meglio, applicare una cintura che svolge le stese funzioni di un pettorino, che si aggancia proprio come una cintura.