Ieri ci siamo occupati delle aggressioni tra cani nei parchi pubblici, verificando che il proprietario del cane aggredito ha diritto ad ottenere sia il pagamento delle spese mediche, che il danno morale subito in caso di ferite del suo animale, attraverso l’assicurazione (se il cane aggressore lo era) oppure attraverso denuncia penale del proprietario.
Per i danni cagionati dall’animale al terzo, persona o un altro animale, il proprietario risponderà in ogni caso a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell’intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo. Alla luce di ciò il proprietario del cane aggressore sarà tenuto a rimborsare all’aggredito sia le spese veterinarie sostenute, sia il danno morale, ossia il danno derivante dal patimento psicologico che questa situazione ha ingenerato nella proprietaria del cane.
Una parte della giurisprudenza individua tale patimento come danno biologico, da porsi a carico del soggetto responsabile. Nel caso di resposanbilità penale? L’articolo 672 punisce chiunque lasci liberi o non custodisca senza le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta.