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Libero accesso nei pubblici esecizi: regolamenti del Sud Italia

Ci siamo soffermati ieri nell’analizzare cosa prevedono alcui regolamenti comunali di città del centro nord, relativamente all’ingressod egli animali nei pubblici esercizi. Oggi analizziamo cosa prevedono in materia i regolamenti di alcune città del sud e delle isole. Il comune di Napoli prevede all’art. 31 e 32 del regolamento per la tutela degli animali, che “Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, salvo le aree successivamente precisate al comma 4 o disciplinate con apposito regolamento.

E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. E’ vietata l’apposizione di cucce o ripari per cani sul suolo pubblico.

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso ai locali ed agli uffici aperti al pubblico, fatti salvi i divieti previsti dalle norme vigenti ed appositi regolamenti. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando guinzaglio e museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Il Comune di Palermo invece vieta l’ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti, in tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti osservando le superiori prescrizioni unitamente a tutte quelle contemplate nel Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Palermo

Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e museruola ad eccezione dei cani o di altri animali d’affezione di piccola taglia tenuti in braccio o in apposito trasportino. E’ vietato detenere e consentire l’introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari.

Nei ristoranti, bar ed alberghi ed esercizi similari, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d’ingresso apposito avviso dell’eventuale divieto.

E ricordate che nel caso in cui non vi sia un espresso divieto indicato, avete il diritto di entrare con il vostro amico a quattro zampe e di richiedere l’intervento delle autorità nel caso in cui non veniate accettati.

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