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Rettili e condominio, la corretta coabitazione

Un commento lasciato da una coppia di lettori appassionata di rettili, mi ha offerto uno spunto per affrontare un argomento che non è ancora stato dibattuto: la coabitazione tra i condomini ed i rettili. Insomma, cosa accade quando un condomino possiede, invece di un cagnolino o di un micio, un rettile? E’ possibile che questo possa essere perseguito per la sua presenza nella struttura? Analizziamo insieme cosa ci dice la normativa relativa alla dentenzione dei rettili in Italia.

In primo luogo occorre ricordare che per detenere rettili bisogna essere muniti della relativa certificazione Cites, documento ufficiale per il controllo del commercio delle specie selvatiche importate: questa deve essere rilasciata dal negozio di animali o dall’allevatore presso il quale avrete effettuato l’acquisto. In alcuni comuni o provincie di residenza potrebbe essere obbligatoria la denuncia del vostro rettile al sindaco, alla ASL o ad altro organismo che abbia il compito di verificare che avete una struttura atta ad allevare l’animale in modo consono ai suoi bisogni.

Se avete espletato tutte queste formalità ed avete la certificazione di idoneità della struttura nella quale l’animale dovrà vivere e il documento di acquisto in regola, nessuno potrà impedirvi di vivere serenamente con accanto il vostro amico rettile. Il D.M. 19/4/1996 ha chiarito ed indicato dettagliatamente tutte le specie da denunciare (detenzione, quantità, nascita e morte degli esemplari) al Corpo Forestale, nonchè la contingente possibilità di commercializzazione libera, vietata o condizionata.

Leggete attentamente il regolamente condominiale: alcuni prevedono il divieto di detenere animali che disturbino o arrechino danno agli altri condomini. Il regolamento può impedire di alloggiare o far circolare animali domestici negli spazi comuni: poiché in questo caso la delibera concerne le modalità di utilizzo delle aree condominiali la relativa deliberazione può essere adottata a maggioranza.

Invece per vietare la detenzione di animali all’interno delle aree private, occorre una delibera adottata all’unanimità oppure che tale divieto sia contenuto in un regolamento contrattuale, dal momento che si tratta di imporre un vincolo al libero esercizio del diritto di proprietà dei condomini.

La Cassazione afferma che “Nessuna norma può vietare il possesso di un animale cosiddetto di affezione, pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078 del 30.10.1979 – n. 5769 del 6.12.1978 – n. 832 del 5.2.1980, ecc.), che tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà personale dell’individuo, cioè anticostituzionali.”

La Cassazione non specifica cosa intenda per animale da affezione, per cui anche un rettile può ben rientrare all’interno di tale definizione. E se il regolamento contrattuale specifica “vietato detenere cani” e basta, potete assolutamente detenere il rettile, in quanto le clausole che vietano di possedere animali sono lecite solamente quando specificano il pregiudizio che gli animali recano.

Nella foto un ramarro Lacerta bilineata

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