Dal mese di luglio 2009 tutti gli equidi con più di sette mesi di età devono avere un passaporto a norma UE che deve sempre seguire l’animale nei suoi spostamenti e durante i trasporti. Le norme che regolano tale obbligo sono chiare e devono essere rispettate, pena sanzione amministrativa: il passaporto UE deve sempre seguire l’animale, anche in caso di spostamento a piedi qualora non si concluda entro la giornata.
Questo significa che se un cavallo esce per una passeggiata che duri meno di un giorno non è necessario averlo al seguito ma se il cavallo partecipa ad un trekking di più giorni, si deve avere il passaporto al seguito. Il passaporto, che viene rilasciato dopo l’identificazione dell’animale, deve contenere alcuni dati specifici per il riconoscimento del cavallo stesso:
- I dati identificativi dell’equide (data di nascita, sesso, mantello, eventuale genealogia, microchip)
- Lo spazio per il segnalamento grafico
- I dati identificativi del primo proprietario e dei proprietari successivi in caso di passaggi di proprietà
- Gli spazi per le vaccinazioni
- Gli spazi per le prove sanitarie e per i controlli anti doping
- Gli spazi per i visti delle dogane nel caso in cui l’animale vada all’estero
- Gli spazi per la somministrazione di ben determinati farmaci
- Lo spazio per la destinazione finale (il cavallo verrà macellato per uso alimentare umano oppure animale?)