Gli sport cinofili: tra illegalità e campioni

cane cervello allenato

cane sport

Anche il combattimento è stato definito uno “sport cinofilo”. L’usanza di far combattere gli animali arriva dall’Antica Roma, nelle arene si scontravano cani con tigri, con leoni e con altri cani. Venivano impiegati per questo “sport” i Molossi dell’Epiro, enormi cani di circa 80 chili che spesso riuscivano a sopraffare anche le bestie più feroci, di fronte a plebei e nobili che condividevano gli stessi luoghi solo per assistere a questo trionfo del sangue. Anche in Bretagna c’erano numerosi combattimenti, infatti il Bulldog fu creato proprio per il combattimento contro i tori. Il suo naso rincagnato era stato creato da incroci tra razze proprio per permettergli di respirare quando azzannava il toro alla gola.

Anche in Asia i combattimenti tra animali, e tra cane e cane, sono sempre stati numerosi, così come negli Stati Uniti. La prima nazione a impedire i combattimenti per legge fu l’Olanda, seguita a ruota dalla Francia e dall’Inghilterra, anche se poi in tutto il mondo i combattimenti non sono mai terminati, nonostante le leggi, il mercato delle lotte clandestine non perde proseliti. Anche in Italia esistono normative a riguardo, che prevedono sanzioni per chi alleva e organizza combattimenti, e alcune azioni sono anche punite con la reclusione, la leggi vengono aggiornate e tenute al passo con i tempi, non solo nel nostro paese, ma questo fenomeno è davvero difficile da eliminare completamente.

Chirurgia estetica animali domestici: da dicembre vietato tagliare coda e unghie per abbellire cani e gatti

interventi estetici cani e gattiI barbari interventi estetici cui vengono sottoposti ogni anno cani e gatti saranno presto fuori legge nel nostro Paese. A dicembre dovrebbe infatti essere approvata una proposta di legge che prevede, tra le altre cose, proprio il divieto di sottoporre a vere e proprie torture chirurgiche gli amici a quattro zampe pur di renderli esteticamente più gradevoli o peggio modificarne l’aspetto in vista dei concorsi di bellezza. Una pratica molto diffusa che, è proprio il caso di dirlo, era ora venisse proibita per tutelare cani e gatti da operazioni chirurgiche non necessarie.

Un esempio su tutti? L’asportazione chirurgica delle unghie dei gatti, effettuata da proprietari incoscienti che pur di salvare il divano (basterebbe insegnare al gatto l’uso del tiragraffi) di casa dalle grinfie del micio lo sottopongono a questo intervento, che non solo è innaturale e priva il gatto di una parte fondamentale del suo corpo, ma è anche tremendamente doloroso. Per non parlare degli effetti psicologici devastanti: il gatto, infatti, tramite le unghie fa le fusa, esprime affetto, marca il territorio, lasciando traccia del suo passaggio.

Collari elettrici, vietati dalla Cassazione

collare

La Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente a favore degli amici animali: questa volta lo fa con la sentenza 15061 del 13 aprile 2007, in relazione all’uso dei collari elettrici. I collari elettrici, chiamati anche antiabbaio, sono degli strumenti che contengono all’interno un principio elettronico, in grado di dare una scossa elettrica all’animale che lo indossa: la scarica elettrica può essere azionata dal padrone attraverso un teecomando o autonomamente quando il collare rileva un movimento brusco del collo, come accade appunto quando il cane abbaia.

La Corte di Cassazione ha tutavia stabilito che l‘uso del collare antiabbaio, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali in quanto provoca uno stato di sofferenza nell’animale. Nella motivazione si legge che l’uso del predetto tipo di collare, costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all’articolo 727 c.p.

Tale articolo, ricordiamo, punisce ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze, che non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili. Nel caso di specie si tratterebbe unicamente di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che possono trovare invece adeguata correzione con trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento.

Animali domestici, vittime innocenti di separazioni e divorzi

animali trauma divorzio proprietariLa separazione e il divorzio dal coniuge o dal convivente sono momenti difficilissimi nell’esistenza di una persona. Se poi ci sono di mezzo figli il rischio di provocare traumi familiari è altissimo. Ma che dire degli animali domestici? Forse appare difficile pensare a cani e gatti in un momento simile della propria vita, ma fanno anch’essi parte della famiglia. E soffrono la perdita di un membro della casa. 

La morte del padrone o l’allontanamento di un familiare provocano nel cane e nel gatto lo stesso genere di trauma, perchè significano entrambi la stessa cosa per l’animale: la perdita di un punto di riferimento importante, cui dare e da cui ricevere attenzioni, affetto e amore. Molto spesso quando  ci si separa, il cane o il gatto sono ricordi troppo dolorosi, ci rammentano quando li abbiamo scelti insieme al nostro partner. Ma abbandonarli non è una soluzione. E neanche regalarli a qualcun’altro. Nè lo è escluderli completamente dalla vita dell’uno o dell’altro coniuge.

Cane investito, risarcita la padrona

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Per la prima volta in Italia un giudice civile riconosce ad una padrona il così detto danno esistenziale, causato della morte del suo cane, rimasto vittima di incidente stradale. Si tratta di un grande riconoscimento e di un precedente che certamente farà discutere. Ma vediamo i fatti così come si sono svolti.

Un automobilista nel 2006 investe Argo, un pastore tedesco, mentre stava attraversando la strada, gettando la carcassa in un fossato, carcassa che poi verrà ritrovata solo il giorno seguente. La padrona di Argo, decisa ad ottenere giustizia per la morte del suo amico a quattro zampe, ha citato l’automobilista in tribunale, per non aver soccorso l’animale morente e non aver prestato la dovuta attenzione.

A quanto riportato in sentenza la condanna al risarcimento sarebbe stata inflitta soprattutto perché l’uomo non avrebbe fatto il possibile per evitare il danno, sterzando o frenando bruscamente. Del resto anche nello stesso codice civile è sancito il dovere di fare il possibile per evitare l’evento dannoso per evitare la condanna.

Ordinanza sui cani pericolosi: ecco cosa prevede

ordinanza cani pericolosi

Lo scorso 3 marzo è stata approvata la nuova ordinanza sui cani pericolosi che a differenza della precedente prevede l’eliminazione della lista “nera” delle 17 razze più pericolose, introducendo il principio che ogni cane potrebbe essere potenzialmente rischioso; l’ordinanza punta soprattutto sulla formazione sulla formazione e sulla responsabilizzazione dei proprietari.

Vediamo quali sono le principali norme a cui si devono attenere i proprietari e i detentori dei cani. Innanzi tutto è stato introdotto un patentino rilasciato ai padroni attraverso la frequenza di percorsi formativi organizzati congiuntamente da Comune e Aziende Sanitarie. Durante la conduzione dell’animale, dovrà essere sempre utilizzato il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,50 m, ad eccezione nelle aree per cani individuate dai Comuni; la museruola deve essere sempre a portata di mano del padrone per metterla al cane in caso di rischio o su richiesta delle autorità competenti.

La pet theraphy: addestramento e studio

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Il valore terapeutico degli animali è indusso ed ampiamente riconosciuto da medici e psicologi: la Pet Theraphy è un bene prezioso, un aiuto concreto a quanti vivono in situazioni di disagio o ad anziani soli in strutture sanitarie. Questa terapia ha origni lontane: fu lo psichiatra infantile Boris Levinson ad enunciare per la prima volta, intorno al 1960, le sue teorie sui benefici della compagnia degli animali, che egli stesso applicò nella cura dei suoi pazienti. Levinson constatò che prendersi cura di un animale può calmare l’ansia, può trasmettere calore affettivo, e aiutare a superare lo stress e la depressione.

Non tutti gli animali possono essere impiegati per la pet theraphy, occorre superare un addestramento importante e he l’animale abbia determinate caratteristiche: esistono dei corsi dell’Associazione Nazionale Cani da Assistenza e da Pet Therapy (ANCAPET) specifici per cani che si vogliono impiee in questo settore.

Animali da Pet Therapy non si nasce, ma le predisposizioni caratteriali sono fondamentali: sono spesso privilegiati Labrador e Golden Retriver, due cani la cui razza è quasi sempre la garanzia di un’attitudine specifica al servizio e pazienza. L’addestramento inizia fin da cuccioli, gia’ a due mesi i cuccioli devono imparare i primi rudimenti, l’educazione e il metodo di apprendimento: insomma devono riflettere su cosa fare in precise situazioni, senza ricevere comandi precisi o stimoli esterni.

Le pellicce di cani e gatti, divieto di import ed export

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Nel 2002 il ministro Sirchia, rendendosi conto del problema pressante ed evidente dell’importazione e vendita di pellicce realizzate con pelliccia di cane e gatto, ha emanato un’importante ordinanza: viene fatto divieto di cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria. A tale ordinanza è seguito un regolamento dell’Unione Europea emesso nel 2007.

Oltre a ciò è ovviamente fatto divieto di consentire l’ingresso nel territorio dello stato di pelli e pellicce di tale tipo ed anche oggetti costruiti con tali materiali: nel caso in cui non venga rispettato tale divieto vi sarà una condanna penale, con sequestro e distruzione di tutto quanto raccolto. La condanna penale tuttavia si riferisce unicamente all’inosservanza della legge, non è stato previsto un’inasprimento delle sanzioni, che ci si auspica possa presto essere fato.

È evidente l’importanza assoluta di tale norma: ma nonostante ciò vi sono ancora moltissimi capi che non riportano sull’etichetta una chiara dicitura circa la provenienza della merce. Attenzione dunque quando si acquista un capo dotato di pelo o con rifiniture non ben chiare: dogues du chine, gae wolf, gou-pee, gubi, kou pi, loup d’asie, pemmern wolf, sobaki.

La museruola: quando usarla e come usarla

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Con un’ordinanza del 3 marzo 2009 il ministero della salute ha voluto tutelare l’integrità pubblica dall’aggressione dai cani: in particolare nel primo articolo si fa riferimento all’uso della museruola. L’ordinanza prevede che ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1.50, portare con sé museruola rigida a morbida da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta dell’autorità competenti.

Tale norma è stata adottata in seguito ai numerosi episodi di violenza causati da cani di grossa taglia, cani che si sottolinea nel 90% dei casi erano liberi o comunque non adeguatamente educati. In ogni caso sia per frequentare luoghi pubblici affollati che per poter viaggiare su mezzi pubblici, i nostri amici animali devono essere dotati della museruola.

La museruola, che può essere sia di tipologia rigida o morbida, dovrà essere usata in tutti i casi in cui vi è un potenziale pericolo: essendo tuttavia un oggetto che spesso il cane sopporta poco, occorre una buona educazione che deve avere inizio quando il cane è ancora cucciolo.

Gli animali ed i mezzi pubblici: regole e divieti

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Spostarsi con i mezzi pubblici accompagnati dai nostri amici a quattro zampe oggi non è più un problema: è infatti consentito il trasporto degli animali su bus, treni, aerei e ogni altro mezzo, seppur con delle regole da seguire.

In treno è consentito il trasporto dell’animale: le norme fanno unicamente riferimento alle dimensioni dello stesso. Se infatti il cane è di piccola taglia il trasporto è gratuito e devono essere custoditi negli appositi trasportini, oppure possono anche rimanere liberi purchè si tratti di un treno con scompartimento (in tal caso il cane deve pagare un biglietto ridotto del 40% e ci deve essere anche il consenso delle altre persone che si trovano a bordo in quale momento).

Per i cani di grossa taglia invece la questione è più complessa: devono essere tenuti al guinzaglio, muniti di museruola e devono pagare il biglietto ridotto del 50%. Una regola di Trenitalia prevede che in caso di cane agitato o senza museruola/guinzaglio, il proprietario deve acquistare l’intero scompartimento!

Trovate un animale smarrito? Ecco cosa si deve fare

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Trovare un animale smarrito è un caso che può capitare, sia in città  che in campagna. Trovate un cane o un gatto con un’aria infelice e sconvolta, ascoltate il vostro buon cuore, e ve lo portate a casa a casa; l’animale è simpatico, dolce e affettuoso e decidete di tenerlo: attenzione, potrebbe essere un reato!

È infatti possibile che l’animale sia di proprietà  altrui, e dovrete assicurarvi, prima di tutto che sia veramente abbandonato, e non semplicemente perduto o scappato; se si tratta di un cane è facile accertarsene se porta la targhetta di identità, oppure se ha nella parte interna delle orecchie o delle cosce, un tatuaggio. Un indirizzo può essere inciso sulla medaglia o sul collare, e se c’è un tatuaggio, questo può permettervi di rintracciare il proprietario, telefonando all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

Nel caso di un gatto è più difficile, perché il gatto è identificabile solo attraverso il libretto veterinario; bisognerà allora scorrere le inserzioni sui giornali, oppure guardarsi attorno sul quartiere: sui muri si trovano talvolta esposti avvisi di smarrimento. Sarebbe opportuno anche telefonare al commissariato, chiedendo di prendere nota della vostra segnalazione.

Il microchip è obbligatorio per il riconoscimento dei cani

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Dal primo gennaio del 2005 il microchip per il riconoscimento degli animali è diventato obbligatorio in tutta Italia: il vecchio tatuaggio è andato finalmente in pensione. Il tatuaggio infatti, oltre ad essere una pratica dolorosa per l’animale, sbiadiva facilmente e in molti casi diventava assolutamente illeggibile.

Il microchip, che deve essere impiantato ai soli cani di età superiore ai due mesi, consiste in un chip impiantato sotto la pelle, alla base del collo, fra le scapole sulla linea dorsale: la fissazione avviene grazie ai tessuti della pelle, che imprigionano il chip impedendogli di spostarsi. Nello specifico il microchip ha una dimensione esterna di circa 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro ed è contenuto in un ago monouso.

Il microchip dovrà essere impiantato unicamente da personale veterinario pubblico o liberi professionisti abilitati: ad ogni chip corrisponde un codice di registrazione all’anagrafe canina. In tutti i casi in cui viene ritenuto opportuno, il veterinario potrà grazie ad un lettore, leggere il numero di serie del microchip e rintracciare facilmente il proprietario.

Il passaporto per cani e gatti, adesso è obbligatorio

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Dal primo ottobre del 2004 è obbligatorio, per chi viaggia o ha necessità di spostarsi con cani, gatti o furetti al seguito, il passaporto per i nostri amici animali: tale obbligo è stato sancito da un Regolamento dell’Unione Europea , in particolare il numero 998/2003.

Le norme si riferiscono ai movimenti degli animali da compagnia tra gli Stati europei o in entrata da Paesi terzi: per ora sono esclusi dall’obbligo di tale documentazione gli animali destinati alla vendita o in caso di mero trasferimento di proprietà e sono esclusi anche gli animali tropicali, anfibi, rettili, conigli, uccelli e roditori.

Ma in cosa consiste il passaporto per animali? Innanzitutto consente l’identificazione dell’animale e del suo proprietario grazie al numero identificativo di microchip, elemento importante in caso di furto o smarrimento o di commissione di illecito. Inoltre sul passaporto vengono segnate le vaccinazioni effettuate o ogni altra notizia riguardante l’animale che sia ritenuta importante dalle autorità competenti.

Maltrattamento sugli animali: cosa prevede la normativa

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Nel nostro Paese sono migliaia, ogni anno, i casi di maltrattamento e torture ai danni degli animali. Fino a pochi anni fa i responsabili di questi atti non erano perseguibili per legge e l’abbandono sembrava destinato a rimanere un atto impunito. La legge n. 189 del 20 luglio 2004, che si riferisce nello specifico al fenomeno del maltrattamento ed abbandono degli animali, ha sancito finalmente pene severe per tutti coloro che pongono in essere comportamenti illeciti, violenti, afflittivi nei confronti dei nostri amici a quattro zampe.

I principali cambiamenti rispetto alla precedente  disciplina riguardano l’inserimento di un titolo di reato autonomo, intitolato dei delitti contro il sentimento degli animali e l’elevazioni di sanzioni di un certo rilievo: le sevizie contro gli animali adesso sono un vero e proprio reato. Analizziamo ora le singole fattispecie di reato.

L’abbandono di animali è punito con arresto fino ad un anno e multa fino a 10mila euro, il maltrattamento, in particolare sevizie, lesioni, lavoro insopportabile, ogni altra crudeltà,  è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi, tali pene vengono raddoppiate se deriva la morte dell’animale stesso.