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Cani: le regole da seguire per acquistarne uno.

 

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Volete acquistare un cane di razza ma non sapete bene come muovervi? Oggi cari lettori cercheremo di scoprire insieme quali sono le norme relative alla vedita degli animali domestici. Per prima cosa non vi stancheremo mai di ripetere una regola fondamentale: acquistate il vostro cucciolo solo da allevamenti certificati, conosciuti e che vendono cani al reale prezzo di mercato. Diffidate da chi promette un cucciolo a un prezzo di molto inferiore al suo reale valore, da chi non è in possesso dei certificati veterinari e da chi non vi vuole mostrare i genitori: gli abusi in questo settore sono moltissimi e potreste ritrovarvi con un cane malato o displasico, con tutte le problematiche legate a tali patologie.

Ciò premesso occupiamoci della vendita: le leggi che regolano le compravendite sono praticamente infinite, ma tenete a mente che la vendita è un contratto di scambio che consiste nel trasferimento dal venditore al compratore della proprietà del cane. Il cane da voi scelto deve essere garantito dal venditore da vizi, cioè dai difetti morfologici o caratteriali che ne compromettono la funzionalità. La displasia senza dubbio rientra tra questi casi. Se avete acquistato un cucciolo che dopo alcuni mesi presenta una forma di displasia o un difetto che non vi era stato segnalato, allora ricordate che si tratta di un vizio redibitorio del quale è responsabile il venditore, che sarà obbligato ad accettare la risoluzione del contratto di vendita: si tratta infatti di vizio occulto, pregresso alla vendita e grave.

La legge in merito è abbastanza chiara perché specifica che la gravità del vizio va intesa nel senso che se l’acquirente ne fosse stato a conoscenza, non avrebbe concluso il contratto. Da quì ecco la seconda regola fondamentale da seguire: non acquistate mai un cucciolo senza un contratto scritto e firmato da entrambe le parti. E verificate sempre nel contratto la decorrenza dei termini per la denuncia dei vizi: molti infatti inseriscono una clausola che fa decorrere il termine (solitamente 15 giorni) per la denuncia dei vizi occulti dalla consegna dell’animale.

Tale clausola non è valida (Sent. Corte Cass. N. 1834 del 27.06.1942 e ribadita nella Sent. Corte Cass. N. 599 del 27.02.1954) soprattutto in considerazione che molte malattie virali hanno un periodo di incubazioni di 15 giorni: la garanzia deve coprire tutto il periodo di incubazione ed osservazione del cucciolo. Se trovate una clausola di tale tipo può darsi che il cane vi sia stato venduto senza le dovute vaccinazioni.

Foto credit: Thinkstock

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