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Cane ucciso da terzi, il Tribunale riconosce danno esistenziale

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Una sentenza storica per tutti gli amanti degli animali e per coloro che possiedono un pets: per la prima volta un tribunale, in particolare quello di Torino, ha riconosciuto il risarcimento del così detto danno esistenziale, ovvero del danno non patrimoniale a seguito di morte o lesione di un animale da affezione. Il Giudice che ha pronunciato la coraggiosa sentenza n. 6296/2012, la dottoressa Paola Ferrero, ha riformato una sentenza emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Avigliana, che aveva negato la risarcibilità di tale danno. L’associazione Aidaa che si era costituita parte civile in primo grado, in passato aveva sia fatto una raccolta firme denominata Sì al risarcimento esistenziale poi aveva presentato ricorso al Parlamento europeo, per favorire l’emanazione di una legislazione nazionale in tal senso.

La sentenza costituisce un precedente importante, che dà speranza per tutti coloro che hanno perso il proprio animale domestico a causa di terze persone, e cui non è stato riconosciuto alcunchè. La risarcibilità del danno non patrimoniale a seguito di morte o lesione dell’animale da affezione di fatto riconosce e legittima il rapporto uomo-animale: dopo anni vissuti accanto ad un essere vivente, è ovvio che la sua morte o la sua sofferenza provochino nel proprietario turbamento, ansia, dolore, che incidono significativamente sulla vita della persona stessa.

Fino ad oggi tale risarcimento era sempre stato negato ed il danno veniva considerato bagatellare: riconoscerne la risarcibilità rafforza di fatto la tutela nei confronti degli animali e consente di condannare, in modo maggiormente grave, coloro che si rendano autori di atti di maltrattamento divenendo così passibili, oltre che di condanne penali, di condanne civili che li obblighino al pagamento di somme a titolo risarcitorio. Insomma una vittoria in piena regola, che speriamo possa essere confermata anche da altri tribunali e dalla Cassazione.

Fonte: Aidaa

Foto credits: Thinkstock

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