Eccoci al secondo appuntamento con la legislazione relativa alla detenzione di una tartaruga da terra, specie che si ricorda è protetta nel Cities ed il cui possesso è regolato da regole precise. Oggi ci occuperemo del caso in cui tale animale venga ceduto o regalato da un proprietario ad un altro soggetto: in tal caso la legge ammette la cessione gratuita dell’animale ma la denuncia di cessione, con allegata copia della denuncia di nascita dell’esemplare che si sta cedendo, è da compilare in quattro copie (per il cedente, per il cessionario e due per il CITES), da depositare o far pervenire sempre al corpo forestale dello Stato sezione Cities regionale anche con raccomandata A/R. La circolare di riferimento è la 18 del 2003 ma al Cities sapranno di certo maggiori informazioni in merito.
Come già ribadito nello scorso appuntamento, per le testuggini con certificato è ammessa anche la vendita a terzi. E chi riceve in regalo una tartaruga cosa deve fare? In primo luogo accertarsi che il precedente proprietario avesse denunciato la testuggine, in tal caso basterà inviare al Corpo Forestale dello Stato la denuncia di cessione. Ma se l’animale non era stato denunciato dal precedente proprietario purtroppo la questione è seria in quanto non è possibile regolarizzare la propria situazione, occorrerà verificare lo stato dell’animale dalle autorità competenti.
Un ulteriore strumento che è stato introdotto dal 1992 è il registro delle detenzioni che deve essere assolutamente compilato ed aggiornato da tutti coloro che commercializzano testuggini: chi invece le detiene come animali da compagnia non è tenuto alla compilazione. Lo stesso dicasi per chi cede a titolo gratuito tali animali: ma in questo caso occorre fare riferimento al regolamento Cities della propria regione di appartenenza.