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La tartaruga di terra, legislazione parte seconda

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Eccoci al secondo appuntamento con la legislazione relativa alla detenzione di una tartaruga da terra, specie che si ricorda è protetta nel Cities ed il cui possesso è regolato da regole precise. Oggi ci occuperemo del caso in cui tale animale venga ceduto o regalato da un proprietario ad un altro soggetto: in tal caso la legge ammette la cessione gratuita dell’animale ma la denuncia di cessione, con allegata copia della denuncia di nascita dell’esemplare che si sta cedendo, è da compilare in quattro copie (per il cedente, per il cessionario e due per il CITES), da depositare o far pervenire sempre al corpo forestale dello Stato sezione Cities regionale anche con raccomandata A/R. La circolare di riferimento è la 18 del 2003 ma al Cities sapranno di certo maggiori informazioni in merito.

Come già ribadito nello scorso appuntamento, per le testuggini con certificato è ammessa anche la vendita a terzi. E chi riceve in regalo una tartaruga cosa deve fare? In primo luogo accertarsi che il precedente proprietario avesse denunciato la testuggine, in tal caso basterà inviare al Corpo Forestale dello Stato la denuncia di cessione. Ma se l’animale non era stato denunciato dal precedente proprietario purtroppo la questione è seria in quanto non è possibile regolarizzare la propria situazione, occorrerà verificare lo stato dell’animale dalle autorità competenti.

Un ulteriore strumento che è stato introdotto dal 1992 è il registro delle detenzioni che deve essere assolutamente compilato ed aggiornato da tutti coloro che commercializzano testuggini: chi invece le detiene come animali da compagnia non è tenuto alla compilazione. Lo stesso dicasi per chi cede a titolo gratuito tali animali: ma in questo caso occorre fare riferimento al regolamento Cities della propria regione di appartenenza.

Chi vuole vendere testuggini nati dalle proprie detenute? In tal caso deve farne denuncia attraverso invio di istanza al Servizio Certificazione Cities per ottenere un’apposita certificazione: occorre specificare gli animali che si intende vendere e le modalità di allevamento, poi un tecnico funzionario del corpo forestale dello stato dovrebbe recarsi a visionare gli esemplari, per verificarne la regolarità. Ma come si identificano le testuggini?

Dipende da che tipo di animale si tratta: per le testuggini che sono lunghe meno di dieci cm ci si affida alla fotografia per la sua identificazione, mentre per gli esemplari più grandi si può anche ricorrere all’uso del microchip, posizionato sotto la pelle, proprio come accade per i nostri amici cani. L’identificazione ovviamente non è richiesta per tutti coloro che detengono la tartaruga come semplice animale da affezione, ma unicamente per coloro che decido di commercializzarla.

3 commenti su “La tartaruga di terra, legislazione parte seconda”

  1. Nel 1992 ho denunciato al Corpo Forestale dello Stato il possesso di 5 tartarughe terrestri, regolarmente acquistate in un negozio, quando il loro commercio era ancora libero. Il Corpo Forestale mi ha inviato una presa d’atto tutt’ora in mio possesso. Le tartarughe sono ancora nel mio giardino in buona salute. Non si sono registrate nascite, né decessi. Avendo io ormai superato gli 81 anni, non sono più in condizione di occuparmene quindi vorrei cederle al Corpo Forestale, alla Protezione animali o non so a chi, nel rispetto delle procedure volute dalla legge. Non ho mai commercializzato animali. Chi mi sa dire come devo procedere?

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    • buonasera, dunque l’iter da seguire è un po lungo ed è il seguente: qualora si intenda vendere o cedere gli esemplari nati, è necessario rivolgere istanza al Servizio Certificazione CITES per ottenere un’apposita certificazione, prevista dall’art. 8, par. 3, lett. d, del Reg. CE 338/97, ai fini dell’esenzione dei divieti imposti dallo stesso art. 8, par. 1. La procedura prevede che:
      1) si faccia richiesta alla commissione scientifica CITES specificando gli esemplari da cedere/ vendere;
      2) un funzionario CITES effettui una visita per accertare la regolare posizione e numero degli animali e la corretta stabulazione degli stessi
      3) sia redatta una relazione sul metodo di allevamento
      4) la commissione scientifica valuti il tutto, rilasciando parere positivo
      A questo punto viene rilasciato un certificato CITES per ogni esemplare da vendere, purché:
      – sia effettuato un versamento per ogni certificato CITES
      – sia adottato un metodo permanente di identificazione, che sia riconosciuto a livello internazionale e che non dia problemi agli animali, in conformità al Capo VI del Reg. CE 939/97.
      Per le testuggini europee è possibile l’applicazione di un microchip (o trasponder) che porta un codice di lettere e numeri da inserire sotto la pelle o nei muscoli.
      La legge in questione pone un limite di dimensioni per questa procedura nelle testuggini europee e pertanto, se la testuggine ha meno di 4 anni e meno di 10cm di lunghezza del carapace, ci si affida a delle fotografie di buona qualità del carapace e del piastrone che consentono di identificare i singoli esemplari in modo univoco.

      La cessione gratuita invece non costa nulla, occorre compilare un modulo da cedente a cessionario, ed inviarlo al cities della propria zona di residenza. In ogni caso il corpo forestale dello stato saprà darle tutte le informazioni più utili per cedere gratuitamente gli esemplari a qualche oasi naturale!

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